Terzo mandato: incostituzionale la legge della Regione Campania

Di seguito il comunicato della Corte Costituzionale:

L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere
previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta
regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente
tale carica per due mandati consecutivi, ha tuttavia stabilito che, «[a]i fini
dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da
quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».
Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima
tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato
consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così
violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al
legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità
del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica.
Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie,
dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel
contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale.

Costituzionale | elezioni
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