Dalla Corte di Cassazione:
La Seconda Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha delineato la figura del gruppo mafioso a soggettività differente, affermando che tale deve intendersi quello composto da soggetto già condannato, in via definitiva, per partecipazione a una determinata associazione di tipo mafioso che, scontata la pena, abbia ripreso le attività delittuose e da altri individui, originariamente estranei a fattispecie associative di tal genere, che si siano aggregati al pregiudicato mafioso, intraprendendo, insieme a quest’ultimo, attività criminali diffuse sul territorio.
Penale