Dalla Corte di Cassazione:
La Prima Sezione penale, in tema di controllo giudiziario su richiesta dell’azienda ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha affermato che le relazioni parentali tra soci o gestori della società raggiunta da informazione interdittiva e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono comportare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa.
Penale