Mendace dichiarazione in sede di atto notarile su conformità di un bene agli strumenti urbanistici: falso del privato in atto pubblico, non falso in atto pubblico per induzione

Reati contro la fede pubblica: mendace dichiarazione in sede di atto notarile in ordine alla conformità di un bene agli strumenti urbanistici, sussiste il reato di falso del privato in atto pubblico e non quello più grave di falso in atto pubblico per induzione.
Un soggetto era stato chiamato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 48, 479 c.p. per aver falsamente dichiarato in sede di formazione di un atto pubblico di compravendita l’assenza di abusi edilizi in relazione all’immobile ceduto.
In data 17.01.2022, il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Matera, accogliendo la tesi difensiva dell’avv. Enrico Pellegrini, difensore dell’imputata, ha riqualificato il reato contestato ex artt. 48, 479 c.p. (falso in atto pubblico per induzione) in quello meno grave di cui all’art 483 c.p. (falso del privato in atto pubblico).
In particolare la linea difensiva, condivisa dal G.u.p., ha sostenuto che nel caso in esame, è ravvisabile il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in quanto non sussiste alcun obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore della conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici. Il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde solo il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero derivante dal sistema positivo.
Mentre lo stesso pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta.

Urbanistica / Edilizia
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