Ricusazione: la nozione di interesse include anche quello non patrimoniale ma non la sfera genericamente ideologica del magistrato

Da Corte di Cassazione:

La Sesta Sezione penale, in tema di ricusazione, ha affermato che la nozione di interesse recepita dall’art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., cui rinvia l’art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., include non solo l’interesse patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale che, tuttavia, sia specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del magistrato, non potendo, invece, assumere rilievo i generici interessi ideologici del predetto, solo indirettamente collegati all’oggetto del procedimento, la cui affermazione sia insuscettibile di tradursi in un vantaggio personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il rigetto della dichiarazione di ricusazione del collegio giudicante composto da giudici iscritti all’associazione nazionale magistrati, presentata da imputato in precedenza espulso da tale associazione, costituenda parte civile nel processo).

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