Illegittima l’inefficacia dell’esecuzione sull’abitazione del debitore

«È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Questa parte del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)” convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, è illegittima. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza 87/2022 del 9 marzo.

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