La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 8940/2022 del 18 marzo stabilisce che non vi è presunzione di colpa, o concorso di colpa, per l’automobilista che investe il pedone non potendo evitarlo con una manovra d’urgenza. Si tratta del caso in cui la persona a piedi spuntava dalla vegetazione, in una zona poco illuminata e molto trafficata. L’art. 2054 c.c. comma 1, secondo cui il conducente di un veicolo senza guida su rotaie è tenuto a risarcire il danno cagionato a cose e persone dalla sua circolazione salvo provi di aver adottato le cautele necessarie per evitare il sinistro, non può essere applicato poiché il pedone ha attraversato in modo improvviso e il conducente non poteva fare nulla in modo da evitarlo. Per gli Ermellini si esclude quindi, in questo caso, il risarcimento seppur il pedone fosse stato visibile.
Marcella Calabrese
Civile