Dalla Corte di Cassazione:
La Quinta Sezione penale, in tema di diffamazione, ha stabilito, in un caso in cui il delitto era stato commesso, attraverso una trasmissione televisiva, in danno di più persone e risultava aggravato dall’attribuzione alle stesse di un fatto determinato, che la competenza territoriale per connessione deve essere determinata in base al criterio suppletivo previsto dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen.
Penale