Cassazione su tour operator con sede in Asia

Dalla Corte di Cassazione:

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sulla questione, avente rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2012 in materia di azione di garanzia – hanno affermato il seguente principio:

«L’art. 8, n. 2, del Reg. UE n. 1215 del 2012, a cui rinvia l’art. 3, comma 2, prima parte, della l. n. 218 del 1995, non trova applicazione nel caso in cui l’azione di garanzia, propria o impropria, sia stata esperita in via autonoma e non già nell’ambito del giudizio già pendente relativo al rapporto principale.»

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