La sentenza 42609 della V sezione, risalente al 19 settembre scorso, è stata pubblicata il 19 ottobre.
La Corte di Cassazione ha deciso in merito al possesso ed all’uso della pistola scacciacani priva di tappo rosso. Viene evidenziato che, già con legge 36/1990, l’assenza del tappo rosso non costituisca, nel caso del possesso della pistola scacciacani, elemento di reato se non quando con esso si realizzi un reato per il quale l’uso o il porto d’armi sia elemento costitutivo o circostanza aggravante. In tali casi va ritenuta solo la sussistenza del reato o dell’aggravante, pur trattandosi di arma giocattolo (sentenza I sezione, 2549/1991). Il possesso di giocattoli riproducenti armi o strumenti di segnalazione acustica esplodenti cartucce a salve, sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna, integra contravvenzione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 110/1975 come modificato dall’articolo del decreto legislativo 204/2010 in relazione all’articolo 5, comma 4, della succitata legge (sentenza II sezione, 2922/2019). Peraltro, per l’aggravante dell’uso dell’arma non è richiesto che concorra la fattispecie della contravvenzione. (sezione 5, 12151/2011).
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