Dalla Corte di Cassazione:
La Prima Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema amministrativa della Lituania, volto ad accertare se l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche – che sono stati conservati, in applicazione di una misura legislativa adottata ai sensi di tale disposizione, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione, in applicazione della medesima misura, delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave – possano essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva. Nel caso portato all’attenzione della Corte, la Procura generale aveva avviato un’indagine amministrativa nei confronti del ricorrente nel procedimento principale (che, all’epoca dei fatti, esercitava le funzioni di procuratore presso una procura lituana), allegando indizi secondo i quali quest’ultimo, nell’ambito di un’indagine da lui diretta, avrebbe illegittimamente fornito informazioni rilevanti ai fini di tale indagine all’indagato e al suo avvocato; in ragione di tali elementi, la Procura generale aveva rimosso il ricorrente dalle sue funzioni. I giudici di Lussemburgo hanno premesso che, conformemente al principio di proporzionalità, solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, con la conseguenza che solo le ingerenze in tali diritti fondamentali che non presentano un carattere grave possono essere giustificate dall’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale (§ 37). I dati in esame, pertanto, non possono, dopo essere stati conservati e messi a disposizione delle autorità competenti ai fini della lotta alla criminalità grave, essere trasmessi ad altre autorità e utilizzati al fine di realizzare obiettivi, quali, come nel caso di specie, la lotta a una condotta illecita di natura corruttiva, che sono di importanza minore, nella gerarchia degli obiettivi di interesse generale, rispetto a quello della lotta alla criminalità grave e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica (§ 41). È stato, pertanto, affermato che l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, «osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati, in applicazione di una misura legislativa adottata ai sensi di tale disposizione, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione, in applicazione della medesima misura, delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva» (§ 44).
Penale