Dalla Corte di Cassazione:
Se la mancata traduzione entro un termine congruo in lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione.
Penale