Atti di nascita, irricevibile ricorso di due coppie di donne

Dalla Corte di Cassazione:

La Prima Sezione della Corte EDU, decidendo all’unanimità sul ricorso proposto da due coppie di donne avverso il rifiuto delle autorità italiane di iscrivere nei registri degli atti dello stato civile gli atti di nascita dei loro figli nati all’estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha dichiarato irricevibili i ricorsi affermando che, nella decisione di non trascrivere gli atti di nascita, lo Stato italiano non ha ecceduto l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone per quanto riguarda l’applicazione dei mezzi di accertamento o di riconoscimento della filiazione. La Corte – ribadito che, ai sensi dell’art 8 della Convenzione, il rispetto della vita privata del figlio esige che il diritto interno offra la possibilità di riconoscere un rapporto di filiazione tra il figlio ed il genitore d’intenzione, richiamate le posizioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulle modalità di riconoscimento di tale rapporto – ha affermato che il desiderio di veder riconosciuto un legame tra i figli e i genitori d’intenzione non ha trovato un ostacolo generale ed assoluto, atteso che i ricorrenti avevano a disposizione la via dell’adozione in casi particolari. Tanto premesso, i giudici di Strasburgo, nel solco della decisione assunta nella causa D.B e a. c. Svizzera, hanno sottolineato come il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, del rapporto tra le madri affidatarie ed i figli non abbia inciso in modo significativo sul godimento, da parte delle ricorrenti, del loro diritto alla vita familiare. Le predette argomentazioni hanno portato la Corte a non ravvisare la necessità di una pronuncia sulla censura relativa alla violazione dell’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 8.

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