Dalla Corte di Cassazione:
La Sezione Prima civile, con riferimento all’incompatibilità prevista dall’art. 64, comma 4, T.U.E.L. fra sindaco e assessore, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dalla prima disposizione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., nella parte in cui stabilisce che «l’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4», così stabilendo che il vincolo di affinità permane per il parente del coniuge divorziato, malgrado l’avvenuto scioglimento del rapporto di coniugio, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale nonostante la designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.
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