Contratti insegnamento: richiesto parere alla Corte di giustizia europea

Dalla Corte di Cassazione:

La Sezione Lavoro ha chiesto, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla Corte di Giustizia di pronunziarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione: a) se la clausola 5 “Misure di prevenzione degli abusi” dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio n. 1999/70/CE, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui agli artt. 2, comma 1, della l. n. 1023 del 1969 e 1 del d.m. 20 dicembre 1971, che autorizza, ai sensi dell’art. 7 del d.m. 20 dicembre 1971, il conferimento a personale civile estraneo all’Amministrazione dello Stato di incarichi di insegnamento nelle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell’Aeronautica militare “per la durata massima di un anno scolastico”, senza prevedere: l’indicazione di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di detto incarico, come espressamente previsto all’art. 4 del sopraindicato d.m.; la durata massima totale dei contratti a tempo determinato e il numero massimo dei rinnovi; le misure risarcitorie per tali docenti per i danni eventualmente subiti in caso di reiterazione nella stipula di detti contratti insegnamento, peraltro impossibile la loro stabilizzazione in mancanza di un ruolo in dette scuole; b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della citata clausola 5, punto 1, le esigenze di organizzazione del sistema degli istituti, scuole ed enti della Marina e dell’Aeronautica militare, sicché la normativa italiana innanzi richiamata – che per il conferimento di incarichi di docenza a personale estraneo a detti istituti, scuole ed enti militari, non stabilisce condizioni per ricorrere al lavoro a termine in coerenza con la Direttiva 1999/70/CE e l’allegato Accordo quadro e non prevede il diritto al risarcimento del danno – è compatibile con il diritto dell’Unione europea.

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