Licenziamenti: Cassazione

Dalla Corte di Cassazione:

La Sezione Lavoro ha sollevato – in riferimento all’art. 76 Cost. ed altri eventuali parametri derivati – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui limita ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge» la tutela reintegratoria, in contrasto con la legge di delega (art .1, comma 7, lett. c), l. 10 dicembre 2014, n. 183), la quale disponeva il diritto alla reintegrazione – oltre che per i licenziamenti discriminatori – per tutti i «licenziamenti nulli», senza operare distinzioni tra nullità codificate e invalidità da ricollegare a categorie civilistiche generali.

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