Dalla Corte di Cassazione:
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 1, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione relativa al riparto di giurisdizione – alla luce degli artt. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nonché dell’art. 31-bis della legge n. 109 del 1994 – con riguardo ai criteri distintivi fra materia urbanistica ed appalto di opere pubbliche e, in particolare, sulla riconducibilità a quest’ultima materia della fase esecutiva di concessioni di lavori pubblici, per la quale sia avanzata domanda di risarcimento dei danni collegati all’iscrizione di riserve per i maggiori oneri connessi all’andamento anomalo dei lavori e, quindi, derivanti dall’inadempimento di obblighi contrattuali già assunti con una originaria convenzione, anziché dal ritardo nell’adozione di atti coinvolgenti l’esercizio di poteri discrezionali della concedente.
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