Dalla Corte di Cassazione:
La Quinta Sezione ha affermato che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», è applicabile esclusivamente alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte avverso sentenze emesse a partire dal 30/12/2022. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ., in base alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, posto che è in rapporto a tale atto e al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell’atto impugnatorio).
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