Nodo ferroviario a sud di Bari: decreto del Consiglio di Stato

N. 09336/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9336 del 2022, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Luisa Torchia,
Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi N 47;
contro
Giuseppe Mario Fatone, Annamaria Chiara Tatone, Antonio Tatone, Angela
Grimaldi, Nunzia Fatone, Valeria Fatone, Maria Teresa Fatone, rappresentati e
difesi dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Fatone Maria Teresa in Pr Qle L.R. Comitato di Scopo “Le Vedette della Lama Ist
Parco Reg San Giorgio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Ministero della Transizione Ecologica, Soprintendenza Speciale per il
Pnnr Dir Gen Archeologia Belle Arti, non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia
in Roma, via Barberini n.36;
Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della
Difesa, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.),
Soprintendenza Speciale per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gruppo di Intervento Giuridico – Odv, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo
Colapinto, Filippo Colapinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Colapinto in Roma, via Panama,
74;
nei confronti
Comune di Noicattaro, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;
Gruppo D’Intervento Giuridico Odv, Società Italferr S.P.A, Ferrovie dello Stato
Italiane S.P.A, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Comune di Triggiano,
Forum Intercomunale Capurso Triggiano Cellamare Agenda 21 Locale, Archeoclub
Bari “Italo Rizzi”, Comitato “Ambiente e Salute Odv”, ” Associazione “Pro Natura
Bari Odv”, Associazione “Terre del Mediterraneo”, Associazione “Fare Verde Bari
e Prov”, Comitato “Per La Tutela delle Coste”, Comitato “Per La Tutela del
Territorio Area Metropolitana di Bari”, Onda Verde Puglia – Facciamo Rete,
Coordinatore del Comitato Intercomunale Parco Lama San Giorgio, Archeoclub di
Triggiano, Comitato Cittadino Neac No Elettrosmog A Capurso, A.I.W. –
Associazione Italiana per la Wilderness (Onlus), Amici della Terra (Onlus),
A.N.T.A. – Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente, Agriambiente –
Associazione Italiana per la Protezione, Lo Sviluppo e La Difesa dell’Ambiente
Rurale, Associazione Ambiente e Lavoro, Associazione Codiciambiente,
Associazione Culturale Greenaccord, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
A.I.S.A. – Nazionale, Associazione Nazionale dei Rangers D’Italia, Associazione
Nazionale Giacche Verdi – A.N.Gi.V., C.A.I. – Club Alpino Italiano – Bari,
Ekoclub International, Earth, F.A.I. – Fondo per L’Ambiente Italiano Ets, Fare
Ambiente Mee – Movimento Ecologista Europeo, Feder.G.E.V. Italia – Federazione
Nazionale Guardie Ecologiche Volontarie, Fiab – Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta, F.I.E. – Federazione Italiana Escursionismo, Fondazione per Lo Sviluppo
Sostenibile, Gruppo D’Intervento Giuridico Odv, Guardia Nazionale Ambientale,
Guardie Ambientali D’Italia, Italia Nostra (Onlus), L’Altritalia Ambiente (Onlus),
Legambiente Nazionale Aps, Nogez – Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile, Sigea

  • Società Italiana di Geologia Ambientale, Società Geografica Italiana, Società
    Speleologica Italiana, T.C.I. – Touring Club Italiano, Terranostra-Associazione per
    L’Agriturismo L’Ambiente e il Territorio, L’Ambiente e il Territorio, V.A.S. –
    Verdi Ambiente e Società (Onlus), Wwf Italia – Ass. Ital. per il World Wilde Fund
    For Nature – Onlus, I Cittadini Contro Le Mafie e La Corruzione, Tribunale di Bari
  • Procura della Repubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
    Forumambientalista, Fondazione Sorella Natura, Associazione Culturale Circoli
    Virtuosi, non costituiti in giudizio;
    per la riforma
    della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione
    Terza) n. 01576/2022, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso
    introduttivo:
    Annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
  • della deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2022, n. 130 denominata
    “Infrastruttura strategica ai sensi della legge 443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud
    (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP J11C09000000009. Rinnovo
    dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90
    NTA del PPTR, in deroga ex art. 95”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
    Regione Puglia n. 36 del 28.3.2022;
  • dei pareri allegati alla predetta delibera ed in particolare:
  • – del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
    (allegato A);
  • – del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
    Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura, espresso con note prot. nn° 5579-
    P del 10.6.2021 e 961-P del 27.1.2022, parte integrante e sostanziale dell’Allegato
    A;
  • della deliberazione n. 1782 del 6.8.2014 – “Progetto definitivo del nodo di Bari.
    Bari Sud (Variante tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare)”. Conferma
    localizzazione ai sensi del comma 5, art. 165 del D.Lgs n. 163/2006 e Attestazione
    di Compatibilità Paesaggistica (art. 5.04 NTA del PUTT/P) in deroga alle
    prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P)”, pubblicata sul Bollettino
    Ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 22.9.2014, richiamata nella delibera di
    Giunta Regionale n. 130 del 15.2.2022, con la quale la Giunta Regionale ha
    confermato “il proprio accordo alla localizzazione dell’intervento in oggetto ai
    sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 a seguito delle integrazioni
    apportate al progetto in ottemperanza alle prescrizioni presenti nella deliberazione
    CIPE n. 104 del 2012 di approvazione del progetto preliminare e ai fini del
    prosieguo dell’iter progettuale”, ed inoltre ha rilasciato “l’Attestazione di
    Compatibilità Paesaggistica in deroga di cui all’art. 5.04 ed art. 5.07 delle NTA del
    PUTT/Paesaggio con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “conclusioni e
    prescrizioni”, alla ITALFER s.p.a per il progetto denominato “Riassetto Nodo
    Ferroviario di Bari”, ricadente nei territori comunali di Bari, Noicattaro e
    Triggiano”;
  • della delibera n. 1 del 28.1.2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
    Generale n. 184 del 10 agosto 2015), richiamata nella delibera di Giunta Regionale
    n. 130 del 15.2.2022, con la quale il CIPE ha approvato il progetto definitivo
    relativo al “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nodo
    di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP
    J11C09000000009”;
  • della nota prot. n. AOO_145_4235 del 7.5.2021, richiamata nella delibera di
    Giunta Regionale n. 130 del 15.2.2022, con la quale la Sezione Tutela e
    Valorizzazione del Paesaggio ha proposto di rilasciare, confermando le prescrizioni
    già impartite con DGR n. 1782 del 6.8.2014, il provvedimento di autorizzazione
    paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in
    deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, previo parere della competente
    Soprintendenza, per il progetto “Infrastruttura strategica ai sensi della legge
    443/2001. Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) CUP
    J11C09000000009”;
  • della nota prot. n. 5579-P del 10.6.2021, richiamata nella delibera di Giunta
    Regionale n. 130 del 15.2.2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle
    Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha
    espresso parere paesaggistico favorevole per le opere di progetto “confermando in
    toto quanto già espresso con le sopra richiamate note di competenza aventi
    rispettivamente prot. n. 9350 del 08.10.2010, n. 6681 del 05.11.2015, n. 7042 del
    04.06.2019, n. 10211 del 02.08.2019 e n. 12367 del 03.10.2019”;
  • della nota prot. n. AOO_145_6573 del 21.7.2021, richiamata nella delibera di
    Giunta Regionale n. 130 del 15.2.2022, con la quale la Sezione Tutela e
    Valorizzazione del Paesaggio ha chiesto riscontro al proponente ed alla
    Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
    Bari del Ministero della Cultura in riferimento ad un esposto relativo ad un presunto
    insediamento archeologico di recente scoperta;
  • della nota prot. n. AOO_145_9430 del 5.10.2021, richiamata nella delibera di
    Giunta Regionale n. 130 del 15.2.2022, con la quale la Sezione Tutela e
    Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il verbale del sopralluogo e ha chiesto a
    RFI un ulteriore sopralluogo per approfondimento conoscitivo;
  • della nota prot. n. 961-P del 27.1.2022, richiamata nella delibera di Giunta
    Regionale n. 130 del 15.2.2022, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle
    Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari del Ministero della Cultura ha
    trasmesso integrazioni al parere endoprocedimentale di competenza, a seguito delle
    indagini archeologiche in località Giannarelli, in Triggiano;
  • di tutti i pareri, verbali e documenti endoprocedimentali prodromici alla
    pubblicazione della delibera di Giunta Regionale n. 130 del 15.2.2022, nonché di
    ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati,
    ancorché non conosciuti e richiamati nella citata delibera;
    per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere una nuova istruttoria in
    merito alla verificazione e approvazione del progetto denominato “Variante 3SF”,
    nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in considerazione
    dell’adozione dei provvedimenti impugnati, nonché della futura realizzazione delle
    opere per cui si converte;
    sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18.8.2022 per l’annullamento,
    previa sospensione,
  • della delibera n. 1 del 28 luglio 2022 – Progetto definitivo del Nodo di Bari: Bari
    Sud (variante tratta Bari Centrale – Bari Torre a Mare) – CUP J11C09000000009
    recante la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità,
    pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 89 del 2.8.2022;
  • ove occorra, della nota istruttoria depositata in giudizio da R.F.I. in data 3.8.2022,
    prot. di deposito n. 2022009307, a corredo della delibera precedente;
  • di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli
    impugnati;
    Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Puglia il
    7/12/2022:
    annullamento della deliberazione n. 130 del 15/2/2022 della Giunta della Regione
    Puglia, con cui è stata rilasciato per il “Progetto esecutivo del canale idraulico tra
    la lama San Marco e la lama Valenzano e delle stra-de di ricucitura urbana dei
    fondi interclusi” e per il “Progetto esecutivo del sot-tovia carrabile nella zona di S.
    Anna”, all’interno del progetto per il Nodo di Bari: Bari Sud (Tratta Bari Centrale –
    Bari Torre a Mare) di cui all’oggetto, in accordo con il parere tecnico istruttorio
    favorevole ai sensi dell’art. 169, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006, espresso dalla
    Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e
    le Attività Culturali e per il Turi-smo con nota prot. n. 29469-P del 18.10.2019 e
    con le definitive valutazioni del-la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
    Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (nota prot. 12367 del 03.10.2019), per
    quanto attiene agli aspetti paesaggistici, ivi riportate, l’Autorizzazione Paesaggistica
    ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95”.
    Appello avverso sentenza n.1576-2022 TAR Bari
    Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ministero della Cultura il
    14/12/2022:
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
    degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
    Visto l’appello incidentale proposto dalle amministrazioni statali, adesivo alla
    predetta istanza, ma che tuttavia non reca, ex se, un’ulteriore richiesta di misure
    cautelari monocratiche (la richiesta di “previa sospensione dell’efficacia esecutiva
    della sentenza” riferendosi alla cognizione collegiale);
    Sentite in data 12 dicembre 2022 – fuori udienza e senza formalità, ex art. 56,
    comma 2, ultimo periodo, c.p.a. – le parti fino a quel momento costituitesi in
    giudizio e resesi disponibili;
    Considerato che l’articolo 56 c.p.a. dà adito all’emanazione di misure cautelari
    monocratiche esclusivamente “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non
    consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” – la
    quale, a fortiori e necessariamente nei casi contemplati dall’articolo 56, comma 4, è
    quella “di cui all’articolo 55, comma 5”: ossia la “prima camera di consiglio
    successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario,
    dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso” –
    che, nella specie, è quella che si provvede a fissare con il presente decreto;
    Ritenuto che, a tal fine, devesi da un lato tener conto della pertinente dimidiazione
    dei termini di cui alle pertinenti norme processuali applicabili, ma, dall’altro, della
    non presenza di udienze collegiali utili (dopo quella, non utile rispetto alla data di
    notifica, del 15 dicembre 2022) fino a quella di cui in dispositivo (tale non
    rivelandosi quella, peraltro straordinaria, del 16 dicembre 2022, in cui difetta il
    collegio, ai fini della presente causa, giacché quello ivi indicato in calendario è
    costituito da soli 5 componenti, uno dei quali versa però in condizione di
    incompatibilità rispetto alla trattazione di cause in cui sia parte R.F.I. S.p.A.);
    Rilevato – nella premessa che la concessione presidenziale di una misura cautelare
    monocratica d’urgenza inaudita altera parte normativamente postula, in punto di
    periculum in mora, l’effettiva esistenza di una situazione a effetti gravi,
    irreversibili e irreparabili, tale cioè da non consentire di attendere neppure il
    termine dilatorio che, ut supra, deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la
    camera di consiglio in cui deve svolgersi l’ordinario scrutinio collegiale sull’istanza
    cautelare; nonché, in punto di fumus boni iuris, quantomeno la non evidenza di una
    sua radicale insussistenza – che, con riferimento allo specifico ambito di cui qui
    pacificamente trattasi, è recentemente intervenuto l’art. 12-bis del decreto-legge 16
    giugno 2022, n. 68 (in luogo dell’abrogato articolo 3 del decreto-legge 7 luglio
    2022, n. 85), ai sensi del quale, tra l’altro:
    1) “Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di
    merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della
    data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR”;
    2) “In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza
    della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di
    attuazione del PNRR”;
    3) ai giudizi di cui al cit. articolo 12-bis, “si applicano, in ogni caso, gli articoli
    119, secondo comma, e 120, nono comma, del codice del processo
    amministrativo”;
    4) le disposizioni di detto articolo 12-bis “si applicano anche nei giudizi di appello,
    revocazione e opposizione di terzo”;
    Ritenuto, alla stregua di quanto sopra e pacificamente trattandosi nella specie di una
    controversia concernente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
    previste dal PNRR, che il pregiudizio dedotto dalla parte istante denota, pur nel
    ristretto intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità
    e irreparabilità, occorrendo dunque, per doverosamente assicurare e ripristinare la
    compatibilità della misura cautelare con il rispetto dei termini previsti dal PNRR,
    accogliere parzialmente le istanze di parte appellante – con prevalente riguardo al
    periculum in mora e restando perciò allo stato sostanzialmente impregiudicata ogni
    definitiva valutazione in punto di fumus boni iuris, da riservare eminentemente alla
    cognizione del Collegio – nei sensi di cui infra;
    Rilevato che, nella surricordata informale audizione presidenziale delle parti ex art.
    56, comma 2, c.p.a., la situazione di fatto in essere all’attualità è stata riconosciuta
    da tutti i difensori presenti come sostanzialmente riassumibile nei seguenti termini:
    A) i lavori di cui trattasi, pur se già interamente aggiudicati e consegnati,
    all’attualità sono di gran lunga più avanzati per quanto attiene alla sopraelevazione
    di un tratto della SS. n. 16 per ivi realizzare un cavalca-ferrovia (tanto che anche la
    viabilità nazionale, in zona, è già stata deviata su un tracciato alternativo
    provvisorio), sicché per tale parte dell’opera la sentenza appellata ha, sia pur
    indirettamente, dato luogo a una repentina interruzione delle attività in corso di
    svolgimento;
    B) viceversa, per quanto concerne il resto del controverso tracciato della
    realizzanda linea ferroviaria (c.d. 3SF+, in corso di costruzione; a fronte del c.d.
    3SF, auspicato dalle parti appellate), al momento della sospensione derivante dalla
    prefata sentenza parrebbe essere stata unicamente posta in essere la perimetrazione
    in situ dell’area del (futuro) cantiere e, al suo interno, svolta una preliminare attività
    di pulizia del terreno dai rifiuti solidi ivi accidentalmente rinvenuti, senza però che
    siano ancora sostanzialmente iniziati i grandi lavori di movimento terra per la posa
    della ferrovia e la realizzazione dei relativi viadotti;
    Ritenuto, pertanto, che è dato apprezzare un periculum in mora massimo scaturente
    dal blocco dei lavori sulla SS. n. 16, a fronte di uno minore – e tuttavia comunque
    rilevante, almeno alla stregua delle scadenze imposte dal PNRR – derivante dal
    ritardo nella realizzazione della residua porzione (destinata a svolgersi per circa una
    diecina di chilometri) della realizzanda linea ferroviaria: con il corollario che risulta
    primieramente essenziale sbloccare immediatamente il cantiere relativo
    all’intersezione della progettata linea ferroviaria con la SS. n. 16, nonché comunque
    urgente consentire altresì l’inizio dei lavori per il residuo tracciato;
    Ritenuto, in particolare, che è proprio rispetto al cespite immobiliare costituito
    dall’edificio di proprietà dei soggetti privati ricorrenti in primo grado immobiliare
    che risulta oggettivamente la sussistenza di un periculum in mora particolarmente
    invasivo, essendo incontroverso che la realizzanda ferrovia dovrebbe transitare a
    pochissimi metri (verosimilmente meno di dieci) dal principale edificio di
    abitazione di proprietà dei soggetti privati ricorrenti in primo grado;
    Rilevato, in proposito, che anche la sentenza appellata, nel pronunziare il parziale
    accoglimento del ricorso, ha attribuito un particolare rilievo – almeno in punto di
    legittimazione a proporre i motivi di ricorso che essa ha ritenuto di accogliere (solo
    in sede di merito potendosi giudicare funditus se ciò sia stato fatto a ragione o a
    torto) – alla lesione dei diritti dominicali dei ricorrenti in primo grado;
    Ritenuto che, anche nel vigente assetto costituzionale, detti diritti – in parziale
    divergenza da quanto sembra aver opinato l’ordinanza cautelare 25 luglio 2022, n.
    3601, di questa Sezione – meritano di ricevere la tutela più piena, quantomeno
    allorché essa non implichi pregiudizio veruno al sollecito svolgimento, in potenza,
    dei lavori relativi all’opera pubblica di cui trattasi, ma unicamente esponga le parti
    pubbliche coinvolte nella relativa realizzazione a un immediato esborso di denaro
    (e peraltro di entità neppure maggiore, almeno astrattamente, di quello che sarebbe
    infine comunque dovuto in esito al procedimento espropriativo), secondo le
    modalità che saranno di seguito esposte;
    Ritenuto, in via di sintesi delle prefate considerazioni fattuali essenzialmente
    afferenti al periculum in mora, che è dunque d’uopo accogliere l’istanza di
    inibitoria degli effetti della sentenza appellata formulata in questa sede da R.F.I e
    condivisa dalle altre amministrazioni che ne sostengono le posizioni, fatta
    eccezione per tutto quanto sia a realizzarsi entro un raggio di cinquecento metri dal
    perimetro esterno del principale edificio esistente nelle proprietà immobiliari dei
    Sigg.ri FATONE Giuseppe Mario, TATONE Annamaria Chiara, TATONE
    Antonio, GRIMALDI Angela, FATONE Nunzia, FATONE Valeria, FATONE
    Maria Teresa: ma, al contempo, attribuendosi comunque a R.F.I. S.p.A. la facoltà
    di affrancarsi anche da tale circoscritta residua limitazione dell’attività di cantiere
    ove sia posta in essere, alternativamente, una delle seguenti condizioni (almeno la
    seconda delle quali certamente realizzabile agevolmente ad horas):
    a) l’espropriazione ovvero la cessione bonaria – ovviamente al valore di mercato in
    essere anteriormente alla progettazione e conseguente dichiarazione di pubblica
    utilità dell’opera di cui trattasi – di tutti gli immobili dei sunnominati soggetti
    privati ubicati entro un raggio di cinquecento metri dal perimetro esterno
    dell’edificio principale in proprietà dei predetti, da parte di taluna delle
    amministrazioni che condividono e sostengono la posizione processuale
    dell’appellante principale;
    b) la formulazione di una proposta vincolante di acquisto (ex art. 1326 cod. civ.), al
    “giusto prezzo” di cui al terzo comma dell’art. 1474 cod. civ., degli stessi cespiti al
    predetto valore, svincolata dall’esito dell’ulteriore vicenda processuale del presente
    giudizio e irrevocabile per almeno sei mesi (ex art. 1329 cod. civ.), formulata da
    R.F.I. S.p.A., o per suo conto da qualsiasi altro soggetto parimenti solvibile, in
    forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (onde sia
    possibile l’immediata trascrizione del negozio concluso a mezzo di accettazione
    nelle stesse forme), aperta all’accettazione di tutti o anche solo di taluni dei
    sunnominati soggetti privati pro quota – e, merita specificarsi, senza bisogno che
    detta proposta rechi espressamente la determinazione del “giusto prezzo” della
    prospettata compravendita, giacché la relativa liquidazione sarà comunque passibile
    di postuma determinazione giudiziale ex art. 1474, terzo comma, cod. civ. (che
    potrà avvenire anche successivamente all’accettazione e coeva immediata
    conclusione, e trascrizione, del negozio traslativo) – così attribuendosi a ciascuno
    dei prefati attuali proprietari, a prescindere dalle scelte degli altri, il diritto
    potestativo di accettare o meno detta proposta di compravendita: e tuttavia
    realizzandosi immediatamente l’affrancazione della parte qui appellante da ogni
    residua efficacia della sentenza appellata non inibita dal presente decreto, per
    effetto della mera comunicazione alle controparti della vincolante proposta di
    acquisto ut supra, ossia del tutto a prescindere dall’eventuale accettazione, o meno,
    di essa da parte di tutti o anche solo di taluni degli oblati, nonché da ogni ulteriore
    preventivo vaglio o postumo accertamento giurisdizionale;
    Ritenuto, sempre con precipuo riferimento al periculum in mora, che –
    diversamente da quanto si è osservato per i prefati soggetti privati – le esigenze
    cautelari del Comune di Noicattaro e delle associazioni private intervenute in
    giudizio sembrano in questa sede necessariamente recessive, vieppiù in relazione
    alla ricordata voluntas legis di assicurare comunque il rispetto delle scadenze
    previste dal PNRR, avuto riguardo, quanto all’Ente locale, alla circostanza che
    l’opera ferroviaria (in quanto ubicata prevalentemente in agro del finitimo Comune
    di Triggiano, che non è parte in causa, ove è altresì ubicato l’edificio dei ricorrenti
    privati) solo in via estremamente marginale interseca, ma solo per alcune decine di
    metri, l’estremo lembo di nord-ovest del territorio di Noicattaro; nonché, quanto
    alle ricordate associazioni ambientali, alla circostanza che alla qui impugnata
    autorizzazione paesaggistica sembrano contrapporsi, allo stato, progetti di tutela
    ambientale ancora meramente in itinere e per i quali non parrebbero in vigore
    specifiche e comunque insuperabili misure di salvaguardia: nonché, e
    verosimilmente in via dirimente, in considerazione del fatto che la sentenza qui
    appellata, cui conseguono gli effetti esecutivi qui inibiti, ha accolto motivi di
    ricorso proposti dai predetti soggetti privati ricorrenti in prime cure che si
    appuntano e si fondano, essenzialmente, nel loro ricordato diritto dominicale;
    Ritenuto, conclusivamente, che sussistono, ut supra, tutte le condizioni per il
    parziale accoglimento, nei sensi e limiti predetti, dell’istanza cautelare proposta
    dalla società qui appellante già nella presente sede monocratica, e fatta ovviamente
    salva ogni diversa valutazione collegiale nella pertinente udienza camerale, che si
    procede a fissare in dispositivo: e ciò in quanto – con specifico riferimento alle
    succitate peculiari prescrizioni normative rinvenienti dal succitato art. 12-bis del
    cit. decreto-legge n. 68 del 2022 – la residua, e modesta, misura cautelare ex
    appellata sententia di cui è qui conservata l’efficacia, perché non inibita dal
    presente decreto (né, eventualmente, dalla successiva ordinanza cautelare
    collegiale), risulta sia pienamente compatibile con il “rispetto dei termini previsti
    dal PNRR”, sia coerente “con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi
    di attuazione del PNRR”, giacché viene attribuito a R.F.I. il diritto potestativo di
    rimuoverla integralmente mediante la mera formulazione di una proposta
    irrevocabile di acquisto immobiliare (e senza ciò sia in alcun modo condizionato
    dalla relativa accettazione, o meno, della parte oblata);
    P.Q.M.
    ACCOGLIE in parte l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e,
    per l’effetto, sospende – nei sensi, nei limiti e alle condizioni di cui in motivazione
    – l’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
    FISSA al 12 gennaio 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della
    domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Monteferrante.
    Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
    Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
    Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2022.
    Il Presidente
    Ermanno de Francisc
Amministrativo
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