Diffuso dalla Corte di Cassazione:
La Quinta Sezione civile, in tema di tasse portuali, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini della valutazione dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., evidenziando che, rispetto alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite e della Sezione tributaria – secondo cui le autorità portuali vanno qualificate come enti pubblici non economici e ricondotte nell’ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cosicché i canoni da esse percepiti per la concessione di aree demaniali marittime non sono soggetti ad IVA, né ad IRES, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici – il quadro giuridico, eurounitario e nazionale, circa la natura di dette autorità sia significativamente mutato a seguito, prima, della Decisione della Commissione UE del 4 dicembre 2020 e, poi, dell’art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022, per cui sussistono rilevanti questioni interpretative, sia in relazione alla denunciata violazione dell’art. 107 TFUE (che prevede il divieto di aiuti di Stato a favore di “imprese” o “produzioni) che in relazione alla denunciata violazione dell’art. 30 TFUE (che prevede il divieto di istituzione di dazi doganali e di tasse ad effetto equivalente), che, con specifico riguardo al primo profilo, attinente alla compatibilità del diritto interno con quello unionale, rendono necessario un riesame del consolidato indirizzo delle Sezioni Unite già sopra menzionato.
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