Danni causati da animali selvatici

Cinghiali, lupi, talvolta gli avvistamenti di animali alla stregua di pantere, coccodrilli ed altri. Genericamente definiti animali selvatici, anche in riferimento alla normativa sui danni derivanti da incidenti con questo tipo di fauna.

Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito con un’ordinanza quale sia, fra le numerose leggi in materia, da considerarsi basilare: il codice civile.

Infatti l’articolo 2052 dispone: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo hai in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.” La chiamata in causa di una pubblica amministrazione, quando non stabilita la proprietà dell’animale è fondata perché il principio della questione è la custodia, che va curata dall’amministrazione pubblica a tutela dell’animale e dell’ambiente. Specificamente è la Regione,  quale titolare in tema faunistico-venatoria, a farsene carico salvo che provi il caso fortuito.

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