Riferendosi a due diverse vicende riguardanti il territorio comunale di Roma il Consiglio di Stato ed il tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno sentenziato, nel giro di poche settimane, in tema di somministrazione di alimenti e di consumo sul posto. All’origine l’applicazione della legge 248/2006 che all’articolo 3 regolamenta l’attività degli esercizi di vicinato: possibile usare tavoli ed arredi aziendali ma senza servizio.
Orai, il Consiglio di Stato con sentenza 5321 sentenzia che, fatte varie distinzioni, di fatto non si può ritenere la disposizione di tavoli e sedie come caratteristica organizzativa che è esclusiva della somministrazione. Dunque, gli alimentari possono allestire tavolini ma senza servizio assistito. Per il Consiglio di Stato, il servizio assistito è rappresentato dal servizio al tavolo, prerogativa degli esercizi di somministrazione, che sono bar e ristoranti. Il Tar Lazio invece considera il consumo sul posto non autonoma categoria di esercizio commerciale di alimenti ma una possibile aggiunta alla vendita. Le differenze fra consumo sul posto e somministrazione di alimenti si fanno sempre più labili.
Amministrativo