«È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Questa parte del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)” convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, è illegittima. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale con la sentenza 87/2022 del 9 marzo.
Civile
Illegittima l’inefficacia dell’esecuzione sull’abitazione del debitore
8 Aprile 2022
1 minuto di lettura
Related Posts
Credito professionale del legale: un caso di cui si occuperà il primo presidente di Cassazione
Tratto da Corte di Cassazione: La Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare…
Roma: dicitura “genitori” in carta di identità, non padre e madre
L’ordinanza è del tribunale di Roma, risale a settembre ma è in questi giorni al centro del dibattito…
Decisione storica per i dipendenti pubblici: la Corte Costituzionale riconosce decenni di arretrati
di Enrico Pellegrini Un cambiamento radicale si profila all’orizzonte per i dipendenti pubblici italiani. Dopo anni di battaglie…
Adozione e rapporti con la famiglia d’origine: ordinanza della Corte di Cassazione
Diffuso dalla Corte di Cassazione: La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27,…