In questi giorni in un Comune ha trovato spazio una serie di interpretazioni della norma relativa all’indizione dei comizi per le elezioni. Un dibattito politico più che procedurale ma la procedura non dà spazio ad interpretazioni.
Lo svolgimento della seduta consiliare prevedeva l’adozione di un importante provvedimento ed arrivava due giorni dopo la comunicazione all’ente, da parte del prefetto, del decreto per l’indizione dei comizi elettorali in programma il 12 giugno. Con il decreto scatta il periodo successivo al quale il consiglio dell’ente non può deliberare che provvedimenti indifferibili.
Così si interpretava, nell’ambiente politico locale, se fosse possibile adottare il provvedimento importante (ma non indifferibile) ricevuta quella comunicazione del prefetto.
La risposta è sì.
Infatti il prefetto comunica non solo di avere emanato il decreto di indizione dei comizi elettorali ma comunica anche una data, che è quella antecedente di 45 giorni le elezioni, data in cui deve essere pubblicato il decreto. Da pubblicare a cura dell’ente, anche con affissione di manifesti. La data di pubblicazione del decreto, secondo l’articolo 38 comma 5 del Testo Unico sugli Enti Locali (Legge 267/2000) è quella da cui parte l’impossibilità di deliberare provvedimenti non indifferibili. Non prima.
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